Come indicato nella strategia attuativa Sovranità Italiana ritiene che non si possa arrivare a nulla senza una profonda riforma della Magistratura che parta dall'organo di auto controllo o CSM.
Quella che segue rappresenta la proposta di riforma che consentirà di avere una Magistratura veramente indipendente.
MAGISTRATURA E TRIBUNALI
Il
CSM è organo di autogoverno con lo scopo di garantire oltre all'autonomia e l'indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato, in particolare da quello esecutivo, secondo il principio di separazione dei poteri espresso nella Costituzione della Repubblica Italiana anche il corretto esercizio dell'azione penale e della giurisdizione.
In particolare, è un organo di rilievo costituzionale, e si fa riferimento ad esso nella Costituzione italiana agli articoli 104, 105, 106 e 107.
Art. 104: (da modificare in modo strutturale come riportato in 104N)
- - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
- - Il Consiglio superiore della magistratura [cfr. artt. 105, 106 c.3, 107 c.1 ] è presieduto dal Presidente della Repubblica [cfr. art. ].
- - Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
- - Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune [cfr. art. 55 c.2] tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
- - Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
- - I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
- - Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
- - Il Consiglio superiore della magistratura è composto da 26 membri e presieduto dal Presidente della Repubblica che vi partecipa di diritto. Altri membri di diritto sono il primo presidente e il procuratore generale della corte suprema di cassazione. Gli altri 24 componenti sono eletti
Art. 104N: (Nuovo CSM proposto da Sovranità italiana)
- - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente dal Parlamento.
- - I magistrati si distinguono, a seconda della funzione, in procuratori della repubblica e giudici.
- - Entrambe le funzioni sono soggette al controllo del CSM, che assicura l'indipendenza, la terzietà.
- - Il CSM esercita il potere disciplinare con sanzioni pecuniarie, trasferimenti, rimozioni del magistrato.
- - Oltre alla sanzione disciplinare, i magistrati sono tenuti al risarcimento del danno secondo le norme ordinarie. Sulla responsabilità civile del magistrato giudica il CSM in seduta plenaria
- - Il Consiglio superiore della magistratura [cfr. artt. 105, 106 c.3, 107 c.1 ] è presieduto dal Presidente della Repubblica
- - Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
- - Gli altri componenti sono eletti a suffragio universale ogni 5 anni su liste regionali.
- - Ogni Regione presenta un elenco di candidati selezionati fra Magistrati che abbiano i requisiti in ordine di anzianità di servizio proponendo i primi 5.
- - In caso di ex aequo al 5° posto, e in assenza di rinuncia, sarà preferito, in via gradata, chi ha il maggior numero di processi ovvero il più anziano.
- - In caso di anzianità identica (caso estremo) ed in assenza di rinuncia si provvederà per estrazione a sorte.
- - Il Magistrato candidato dovrà astenersi dal comparire su qualsiasi media nazionale e o locale durante la campagna elettorale.
- - Ogni candidato sarà presentato nelle liste ed in comunicati ufficiali della Regione con un Curriculum che contenga i dati di servizio con i dati essenziali non sensibili.
- - Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti eletti.
- - I membri del CSM si possono presentare per soli due mandati, non consecutivi. Al termine possono tornare ad esercitare la professione.
- - Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte di qualsiasi altra carica pubblica e/o privata.
- - In questo modo Il Consiglio superiore della magistratura sarà composto da 22 membri
- - Primo Membro di diritto il Presidente della Repubblica che presiede.
- - Altro Membro di diritto è il procuratore generale della corte suprema di cassazione.
- - Gli altri 20 sono i componenti eletti. (uno per regione)
Art. 105: (nessuna modifica)
- - Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [cfr. artt. 106, 107].
Art. 106: (nessuna modifica)
- - La nomina dei giudici ha luogo per concorso.
- - La nomina dei pubblici ministeri avviene mediante elezioni, da tenersi due anni più tardi di quelle parlamentari non anticipate.
- - La legge sull'ordinamento giudiziario [cfr. art. 108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni monocratiche.
- - Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
- - Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [cfr. artt. 106, 107].
Art. 107: (da modificare in modo strutturale come riportato in 107N)
- - I magistrati sono inamovibili.
- - Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
- - Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
- - I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
- - Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 107N: (Nuovo CSM proposto da Sovranità Italiana)
- - I magistrati possono essere dispensati o sospesi dal servizio oppure destinati ad altre sedi o funzioni in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata per i motivi previsti dall’ordinamento giudiziario.
- - Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
- - I magistrati si distinguono fra loro per diversità di funzioni e carriera
- - Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
La riforma Costituzionale proposta da
Sovranità Italiana si propone l’obiettivo di rendere impossibile che un membro del CSM acquisisca incarichi politici a meno di candidatura supportata dalla volontà popolare.
Il Popolo decide chi governa ed il Popolo decide chi controlla l’applicazione delle Leggi.
La Magistratura resterà (come giusto) indipendente ma sarà sottoposta al controllo di un organo eletto separatamente e mutevole nel tempo atto a garantire veramente l'imparzialità.
Oltre alla riforma costituzionale (indispensabile per il CSM) saranno anche previste:
il ripristino delle circoscrizioni giudiziarie, soppresse con i D.lgs. 155 e 156 del 2012 degli oltre 1000 uffici giudiziari, tra tribunali, procure e uffici del giudice di pace al fine di creare una giustizia di prossimità più vicina al cittadino e più efficiente;
l'abrogazione della riforma Orlando e riscrittura della stessa attraverso il contributo dei 5000 magistrati onorari affinché venga valorizzato il ruolo fondamentale che esercita all'interno dell’ordine giudiziario, garantendo le coperture previdenziali ed assistenziali
ESCLUDERE OGNI SUBORDINAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
La Corte di giustizia europea pretende di avere l’ultima parola in tutte le materie in cui si estende la competenza della Ue, cioè ormai praticamente su tutto.
Questo porta a subordinare persino la Corte costituzionale alla giurisprudenza di una corte europea non rappresentativa e del tutto irresponsabile.
Abrogare Il recepimento della Carta di Nizza, che ha fissato alcuni principi “costituzionali”, da parte del trattato di Lisbona creando ora una dipendenza non legittima poiché vi è il rischio concreto che i giudici ordinari trovino nella giurisprudenza della Corte di giustizia di Lussemburgo un ulteriore appiglio per disapplicare o modificare le leggi votate dal Parlamento.
La giurisprudenza della Corte di giustizia deve fermarsi di fronte alla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana.
PENALE, PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA
Riforma del
“PROCESSO UNICO”
Viene previsto un unico grado di giudizio dal quale si esce con la sentenza definitiva ai fini di applicazione della pena, anche se sono previste due modalità di ricorso:
- 1. Si potrà ricorrere in appello SOLO se emergono fatti nuovi che in 1° grado non sono stati valutati e con motivazioni che illustrino come mai non erano emersi prima.
- 2. Si potrà sempre ricorre in cassazione (anche dopo al 1° grado) ma con scopo diverso: verificare se il primo grado si è svolto senza vizi.
In caso emergano vizi il magistrato ne verrà ritenuto responsabile. Se la nullità è tale da determinare la rimessione del procedimento in primo grado, il magistrato responsabile è condannato al pagamento di una penale rapportata alla gravità della negligenza e al danno erariale.
- - Tutti i procedimenti, sia civili che penali, sono improntati al principio di concentrazione del processo.
- - Inoltre, i processi dovranno avere tempi certi di indagine preliminare, istruttoria e dibattito.
- - Responsabilità del Giudice fare sì che i tempi vengano rispettati.
- - La prescrizione sarà definita in base alla gravità ma (avendo il tempo certo) sarà sospesa all'inizio del primo grado.
- - Questo porterà alla rimozione del rito abbreviato in quanto non più necessario
Saranno introdotte le giurie popolari, già disciplinate da una legge del 1948 mai applicata per deliberata mancanza dei decreti attuativi (sul modello anglo-americano a discapito delle corti d'assise per ridare lustro "in nome e per conto del popolo italiano").
LEGITTIMA DIFESA
Va bene come è ora. Deve solo essere applicata correttamente.
Modificare le norme dell’ordinamento penale in modo che si possa procedere sin da subito allo svolgimento delle indagini preliminari da parte della polizia giudiziaria in modo che sia garantita una piena autonomia di azione senza la necessità dell’intervento “immediato” del pubblico ministero che tante volte non fa altro che rallentare le operazioni (Magistrato non immediatamente disponibile).
Eliminare la possibilità di richiedere danni se cagionati da un fatto commesso per legittima difesa o in stato di necessità.
CERTEZZA DELLA PENA
La nostra costituzione dice che la pena deve essere “a scopo rieducativo” e non “a scopo punitivo” e questo va bene.
Ma se si viene condannati la pena deve essere scontata.
Saranno eliminati completamente qualsiasi gli sconti per buona condotta o altro.
La buona condotta è un dovere: se il detenuto si comporta male occorrono pene aggiuntive.
Non si devono dare premi a chi si comporta bene perché fa solo il suo preciso dovere.
CORRUZIONE
Saranno aumentate le pene in relazione ai reati corruttivi specie se ai danni della pubblica amministrazione con daspo a vita per qualsiasi ordine di reato: chi è infedele verso lo stato non può più rappresentarlo.
Questo principio si applica ovviamente solo dopo la condanna di 1° grado (potrà essere revocato nei casi previsti).
Nel massimo Garantismo possibile nessuna restrizione potrà essere applicata in fase preliminare (a meno che non sia necessario per i motivi già in essere: possibile reiterazione del reato, possibilità di fuga o inquinamento delle prove).
Introdurre regole che portino ad una maggiore trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari di fondazione politiche e delle cooperative sociali.
CIVILE, PROCEDURA CIVILE E COSTI GIUSTIZIA
Riforma dell’intero sistema sull'esecuzione forzata oggi farraginoso e lento con svalutazione enorme dei valori dei beni pignorati con esclusione della prima casa che resta non pignorabile.
Per il giudizio ordinario di cognizione, introdurre il principio di concentrazione del processo, che comporta l'introduzione del giudizio con ricorso, udienze ravvicinate, illustrazione prevalentemente orale con atti conclusionali scritti diretti al mero riepilogo delle questioni già oggetto di discussione orale.