STATUTO SOVRANITA' ITALIANA





ART. 1 FINALITÀ

Sovranità Italiana è un partito politico costituito in forma di associazione non riconosciuta che ha per finalità il pacifico ma totale ripristino della Sovranità Politica, Economica e Monetaria del Paese Italia.
L’articolo 1 viene ritenuto fisso ed immutabile e si prevede fin dalla fondazione che anche la più piccola modifica abbia come conseguenza diretta la decadenza del partito stesso e conseguente scioglimento.

ART. 2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI SOVRANITÀ ITALIANA

Sovranità Italiana è una Associazione Nazionale che considera la Nazione come Unica ed Indivisibile fatte salve le peculiarità già previste dalla costituzione in termini di autonomie regionali.
Sono soci di Sovranità Italiana tutti i cittadini italiani di età maggiore di diciotto anni che, condividendo i principi ed il programma politico dell’associazione, vi abbiano formalmente aderito in ottemperanza al presente statuto ed al codice etico allegato.
La domanda di adesione comporta la condivisione dei principi e dei programmi del Partito e l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le attitudini e le capacità di ognuno.
I Soci Fondatori di Sovranità Italiana sono:

Davide Serra Nato a Bertinoro il 31/05/1962 C.F. SRRDVD62E31A809S
Gianfranco Mannino Nato a Palermo il 06/10/1985 C.F. MNNGFR85R06G273D
Silvio Maria Silvestro Alecci Nato a Catania 08/10/1958 C.F. LCCSVM58R08C351J

Il Direttivo di Sovranità Italiana è composto dalle seguenti cariche primarie:
  • - Presidente
  • - Segretario
  • - Tesoriere
  • - Consiglieri con diritto di partecipazione e voto sulle delibere del Direttivo stesso.

I Consiglieri sono proposti dal Direttivo e confermati dal Congresso in numero di quattro. Per questo il Direttivo è composto da sette membri.
Tutte le cariche resteranno attive fino a rielezione da parte del congresso nazionale, dimissioni o allontanamento per giusta causa.
Il Direttivo può espellere un membro a maggioranza assoluta per giusta causa.
Se richiesto da almeno tre membri del direttivo (ad esclusione del Segretario e del Presidente che ne hanno facoltà autonoma) può essere convocato il congresso straordinario per l’espulsione di un membro per “Giusta Causa”, qualora il direttivo stesso (a maggioranza) non giunga ad una soluzione condivisa.
In Caso di Dimissioni di un consigliere il direttivo elegge un nuovo membro a maggioranza.
In caso di dimissioni del Presidente e/o del Segretario viene convocato il congresso straordinario che si raduna entro novanta giorni per eleggere il nuovo membro.
Il Direttivo può, con apposita delibera, approvare la costituzione di altre articolazioni territoriali regionali, riconoscendone ufficialmente l'adesione a Sovranità Italiana.
La definizione dei confini territoriali delle articolazioni territoriali regionali spetta al Direttivo. Il Direttivo può deliberare, altresì, l’adesione a Sovranità Italiana di associazioni nazionali ed internazionali purché queste non siano in contrasto con l’articolo 1.

ART. 3 SIMBOLO E DENOMINAZIONE

Il Simbolo di Sovranità Italiana appartiene ed è nella legittima disponibilità di Sovranità Italiana.
Il simbolo, completamente descritto in allegato A al presente Statuto, è costituito da un cerchio con bordo RGB (R84; G101; B114) riempito in due sezioni. Quella superiore in colore RGB (R112; G135; B156) e quella inferiore in colore RGB bianco (R255; G255; B255) con due ali che attraversano il cerchio nei colori verde e rosso della bandiera italiana. In posizione centrale le iniziali di Sovranità Italiana, S.I.
Il nome Sovranità Italiana è scritto per intero a seguimento della circonferenza superiore.
Il Direttivo concede, in conformità ad un apposito regolamento dallo stesso deliberato, l'utilizzo del simbolo alle articolazioni territoriali regionali regolarmente costituite ai sensi del presente Statuto e per il perseguimento delle finalità in questo indicate, fatto salvo quanto previsto di seguito per l'utilizzo del simbolo a fini elettorali. La concessione del simbolo può essere revocata dal Direttivo.
Il simbolo è anche tutto o in parte contrassegno elettorale per le elezioni politiche ma non europee alle quali Sovranità Italiana non partecipa per Statuto.
Limitatamente alle elezioni regionali ed amministrative, l'articolazione territoriale regionale può modificare il simbolo, fermo restando il parere preventivo vincolante del Direttivo.
In ogni caso l'utilizzo del simbolo da parte delle articolazioni territoriali regionali per ogni singola elezione (politiche, regionali e amministrative) deve essere oggetto di specifica autorizzazione del Segretario Nazionale.
Il Direttivo, per tutti i tipi di elezione, può apportare al simbolo e al contrassegno, le modifiche ritenute più opportune nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. In particolare, potrà deliberare di presentare contrassegni elettorali, sia con la denominazione «SI», sia con l'aggiunta di tutte le sue varianti regionali nel caso di elezioni regionali o amministrative.
La denominazione è «Sovranità Italiana» e il simbolo e la denominazione stessa non possono essere emendati perché verrebbe meno la ragion d’essere dell’Associazione.

ART. 4 SEDE SOVRANITÀ ITALIANA

Sovranità Italiana ha sede legale in via Carlo Zotti 20 47100, Forlì (FC)

ART. 5 SCIOGLIMENTO DI SOVRANITÀ ITALIANA

Lo scioglimento di Sovranità Italiana può essere deliberato dal Congresso Nazionale, ordinario o straordinario, con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti.
In caso di scioglimento di Sovranità Italiana, per qualunque causa, vi è obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 6 SCELTA DELLE CANDIDATURE PER LE ASSEMBLEE RAPPRESENTATIVE

La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene in forma democratica, in base a quanto previsto dal presente Statuto e nel rispetto delle norme di legge. Le cariche elettive relative al candidato Sindaco e alla collegata lista riferita a comuni e Città non capoluogo di Provincia, nonché le cariche riferite a Consigli provinciali, vengono proposte dalle sezioni comunali competenti, e ratificate dalla relativa sezione provinciale.
Le cariche elettive relative al candidato Sindaco e alla lista collegata, riferita a Città capoluogo di Provincia vengono proposte dalla sezione Provinciale competente, e ratificate dalla relativa articolazione territoriale regionale.
Le cariche elettive relative al candidato Sindaco e alla collegata lista riferita a Città capoluogo di Regione, nonché quelle a candidato Governatore e alle collegate liste vengono proposte dalla articolazione territoriale regionale competente e ratificate dal Direttivo.
Il Direttivo delibera la composizione delle liste relative alle consultazioni elettorali politiche
Dato che lo scopo primario e fine ultimo dell’associazione è contenuto nel nome stesso, Sovranità Italiana non si presenterà mai alle elezioni Europee perché ne disconosce l’autorità.

ART. 7 ORGANI DI SOVRANITÀ ITALIANA

Sono organi Sovranità Italiana:
  • il Congresso Nazionale;
  • il Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Segretario Nazionale;
  • il Tesoriere;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • il Responsabile del trattamento dei dati personali;
  • il Coordinamento Nazionale del partito giovanile.

Sovranità Italiana promuove la parità dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, ma non prevede vincoli di numero per genere perché contrari al principio fondante della meritocrazia.

ART. 8 IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è l'organo rappresentativo di tutti i soci di Sovranità Italiana ed è competente per le modifiche del presente statuto ove consentite (a sola esclusione dell'Articolo 1 considerato fisso ed immutabile pena lo scioglimento del partito stesso).
Esso stabilisce la linea politica e programmatica di Sovranità Italiana per tutti i punti tranne il primo che costituisce elemento immutabile pena lo scioglimento d’ufficio.
In altri termini il completo ripristino della Sovranità Nazionale Politica, Economica e Monetaria è obiettivo non negoziabile in nessuna sede fatti salvi passaggi intermedi ritenuti propedeutici a tale scopo.
Sovranità Italiana potrà allearsi con altre forze politiche che non abbiano lo stesso obiettivo primario solo ed esclusivamente al fine di realizzare un percorso finalizzato allo stesso e come attività propedeutica allo scopo finale. Il Congresso nazionale è convocato dal Segretario nazionale in via ordinaria ogni 5 (anni) anni, in via straordinaria come stabilito da art.2.
Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.
Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto.

ART. 9 ELEZIONI DA PARTE DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale elegge il Segretario Nazionale tra coloro che hanno maturato almeno cinque anni consecutivi di militanza come Soci ordinari militanti.
Tale carica è incompatibile con qualsiasi altra carica in Sovranità Italiana o nelle articolazioni territoriali Regionali ma non con cariche parlamentari o di governo.
Elegge, inoltre, altri membri del Direttivo, tra coloro che hanno maturato almeno tre anni consecutivi di militanza come Soci ordinari militanti.


ART. 10 I DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE

Il Direttivo determina il numero totale dei delegati al Congresso Nazionale. Su tale base si procede alla suddivisione degli stessi tra le varie articolazioni territoriali regionali seguendo le modalità previste da apposita norma regolamentare. Sono membri di diritto e votanti:
  • - il Presidente,
  • - il Segretario Nazionale,
  • - il Tesoriere Nazionale,
  • - i membri del Direttivo,
  • - i Segretari regionali,
  • - i Segretari provinciali delle articolazioni territoriali regionali con almeno cento Soci ordinari militanti,
  • - i Parlamentari,
  • - i Consiglieri regionali,
  • - i Presidenti di Provincia
  • - i Sindaci dei comuni capoluoghi di Provincia o delle aree metropolitane, purché in regola con le norme sul tesseramento dei Soci ordinari militanti.
Il Direttivo ha la facoltà di concedere e regolamentare l'uso delle deleghe.

ART. 11 IL DIRETTIVO

Il Direttivo determina l'azione generale di Sovranità Italiana, in attuazione della linea politica e programmatica stabilita dal Congresso Nazionale.
Dura in carica cinque anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri.
Il Direttivo è composto da:

il Presidente Nazionale;
il Segretario Nazionale;
il Tesoriere Nazionale;
Quattro consiglieri
Sovranità Italiana tutela, negli organi collegiali, ad ogni livello territoriale, la rappresentanza delle minoranze attraverso l'adozione di sistemi proporzionali di elezione.

ART. 12 COMPETENZE DEL DIRETTIVO

È di competenza del Direttivo:

  • a) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi;
  • b) approvare nei termini di legge, il rendiconto di Sovranità Italiana predisposto dal tesoriere;
  • c) stabilire l'importo delle quote associative;
  • d) nominare i membri del Comitato disciplinare;
  • e) nominare il responsabile del trattamento dei dati personali;
  • f) approvare i regolamenti interni;
  • g) vigilare sul comportamento politico delle articolazioni territoriali regionali;
  • h) approvare il Codice etico.

Il Direttivo delibera la composizione delle liste, sentito il parere dei Segretari regionali e dei relativi Consigli direttivi regionali e delibera, altresì, gli eventuali accordi elettorali con altri movimenti politici.
In occasione delle consultazioni elettorali regionali, il Direttivo delibera gli eventuali accordi con altre liste. Il Direttivo ratifica le deliberazioni dei Consigli direttivi regionali relative al candidato governatore, alle liste per le elezioni regionali, al candidato Sindaco per le città capoluogo di Regione e alle relative liste.
Il Direttivo si riunisce su convocazione del Segretario Nazionale, che lo presiede, almeno una volta ogni sei mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.
Il membro eletto al Direttivo che, senza giustificato motivo, risulta assente ad una riunione è considerato decaduto con delibera dello stesso Direttivo e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso Nazionale.
Analogamente si provvederà alla sostituzione del membro deceduto. In mancanza di eletti il Direttivo provvederà direttamente alla nomina di un membro atto a ripristinare il numero di sette totali.
Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Direttivo comporta la convocazione automatica del Congresso straordinario, entro novanta giorni dall'evento; in questo caso saranno dimezzati i termini di convocazione di tutte le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli. In questa fase i poteri e le competenze del Direttivo vengono assunte dal Segretario Nazionale o, in caso di impedimento o dimissioni di quest'ultimo, dal vicesegretario vicario.
Sino alla nomina del nuovo Direttivo non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.

ART. 13 IL SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza di Sovranità Italiana di fronte a terzi per le questioni di carattere politico ed elettorale. Il Segretario Nazionale, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede di cui all'art. 4 del presente Statuto.
Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli organi di Sovranità Italiana.
Esegue e coordina le direttive del Congresso federale dando attuazione alla linea politica e programmatica di Sovranità Italiana, convoca e presiede il Direttivo, ne coordina le attività, riferendo al Direttivo stesso ogni qualvolta ne sia richiesto.
In caso di assenza può delegare un membro del Direttivo a presiedere in sua vece. Esprime parere sulle candidature alle cariche elettive. Su delibera del Direttivo, egli può delegare altri membri del Consiglio stesso a compiti specifici. Il Segretario Nazionale dura in carica 5 (cinque) anni.
Egli nomina e revoca il suo vice scegliendolo tra i Soci ordinari militanti appartenenti alle articolazioni territoriali regionali diverse e con un'anzianità di militanza superiore a tre anni.
In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Nazionale, il vicesegretario svolge le questioni di ordinaria amministrazione e convoca il Congresso Nazionale straordinario per l'elezione del nuovo Segretario Nazionale.
Il Congresso Nazionale straordinario deve comunque tenersi entro novanta giorni dalla cessazione dalla carica del Segretario Nazionale.

ART. 14 L'ORGANO NAZIONALE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE

L'Organo Nazionale di controllo sull'amministrazione è presieduto dal tesoriere nominato dal Direttivo.
Il Tesoriere dura in carica per 2 (due) esercizi, è rieleggibile e può essere revocato solo per giusta causa.
Qualora la “giusta causa” non sia dovuta a palesate incapacità ma sconfini in illecito di qualsiasi tipo il Tesoriere viene espulso dal partito che si riserva di procedere nei suoi confronti nei modi e termini previsti dalla legge.
  • Il Tesoriere deve essere dotato di idonei requisiti di professionalità e competenza ed Il compenso è determinato dal Segretario Nazionale all'atto della nomina.
  • Il Tesoriere vigila in conformità alle disposizioni di legge. Interviene alle riunioni del Congresso Nazionale e del Direttivo, nei casi in cui riceva la relativa convocazione.
  • Il Tesoriere presenta una propria relazione annuale che è allegata al rendiconto di Sovranità Italiana.
  • Il Tesoriere non può rivestire altre cariche all'interno di Sovranità Italiana né a livello Nazionale né a livello delle organizzazioni locali.
  • Il Tesoriere ha per singola spesa una autonomia decisa dal Segretario Nazionale e convalidata dal Direttivo.
    Per spese superiori si renderà necessaria apposita delibera a firma congiunta di Segretario e Presidente.


ART. 16 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è l'organo che assume provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.
Le modalità di delibera del Collegio dei Probiviri sono dettagliate in un apposito regolamento improntato al rispetto del principio del contraddittorio.
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e tre supplenti tutti rieleggibili, nominati dal Direttivo Nazionale e scelti tra gli esperti di diritto del Partito. Ogni componente resta in carica per tre anni, è rieleggibile e può essere ricusato solo per giusta causa.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri ha l’obbligo di convocare il Collegio stesso, ove abbia materia di che giudicare.
Al Presidente è demandato il compito di redigere il verbale di ogni seduta da far sottoscrivere a ciascun componente. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio subentra il supplente avente diritto per voto e/o età. Ogni componente del Collegio può essere ricusato per gravi motivi, in analogia a quanto disposto dall’art.52 del Codice di Procedura Civile.
Il giudizio del Comitato disciplinare è inappellabile.

ART. 17 MODIFICHE DELLO STATUTO, DEL SIMBOLO, DELLA DENOMINAZIONE E DEI REGOLAMENTI, COMMISSIONE STATUTO, REGOLAMENTI E TESSERAMENTO

Le modifiche del presente statuto sono proposte dal Direttivo Nazionale ed approvate dal Congresso Nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Le modifiche del simbolo, della denominazione e dei regolamenti di Sovranità Italiana sono approvate dal Direttivo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo l’articolo 1 considerato fisso ed immutabile pena la decadenza del partito stesso.
La Commissione statuto, regolamenti e tesseramento, nominata dal Segretario Nazionale su proposta del Direttivo e presieduta
dal responsabile organizzativo e del territorio, formula proposte di modifica del presente Statuto, che, previo parere favorevole del Segretario Nazionale, sottopone al Congresso Nazionale.
La Commissione statuto, regolamenti e tesseramento formula, altresì proposte di modifica, ovvero pareri, dello Statuto delle articolazioni territoriali regionali, che, previo parere favorevole del Segretario Nazionale sottopone al Consiglio Nazionale.
Ai sensi del precedente art. 12, il Direttivo Nazionale esprime un parere sulle modifiche dello statuto delle articolazioni territoriali regionali, che dovranno comunque essere deliberate dal relativo Congresso Regionale; l'accoglimento di tale parere è vincolante per il mantenimento dell'adesione della articolazione territoriale regionale a Sovranità Italiana.
La Commissione statuto, regolamenti e tesseramento predispone i regolamenti di Sovranità Italiana e delle articolazioni territoriali regionali ed è competente per le modifiche degli stessi.
A tal fine la Commissione statuto, regolamenti e tesseramento può anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti.
Il Segretario Nazionale esprime un parere sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche.
I regolamenti di Sovranità Italiana sono approvati dal Direttivo mentre i regolamenti delle articolazioni territoriali regionali dai relativi Consigli direttivi regionali.
Quanto ai regolamenti delle articolazioni territoriali regionali, l'adozione del testo su cui il Segretario Nazionale ha espresso parere favorevole è vincolante per il mantenimento dell'adesione della articolazione territoriale regionale a Sovranità Italiana. Controlla, inoltre, che il tesseramento e la distribuzione delle tessere sul territorio si svolgano correttamente, riferendo al Direttivo Nazionale.

ART. 18 IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il responsabile del trattamento dei dati personali assicura il rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali in piena conformità alle normative vigenti in tema di riservatezza dei dati personali in possesso di Sovranità Italiana e delle articolazioni territoriali regionali, in particolare con riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni. La nomina del responsabile del trattamento dei dati personali spetta al Direttivo Nazionale.

ART. 19 ENTRATE

Le entrate di Sovranità Italiana sono costituite:

  • - dal tesseramento dei soci
  • - dall'incasso derivante da manifestazioni o partecipazioni a livello Nazionale;
  • - da contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente.
  • - Le risorse sono utilizzate secondo le modalità stabilite dal Direttivo.
  • - Le risorse sono ripartite fra Sovranità Italiana, le articolazioni territoriali regionali e le delegazioni territoriali.
  • - I criteri di ripartizione sono determinati dal Tesoriere nel rispetto delle linee guida assunte dal Direttivo.
  • - Sono destinati alle articolazioni territoriali regionali e alle delegazioni territoriali i proventi da ciascuna di esse raccolti grazie a manifestazioni o partecipazioni oltre alla quota parte relativa al tesseramento.
  • - È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge.


ART. 20 USCITE

Le spese di Sovranità Italiana sono le seguenti:

  • - spese generali di Sovranità Italiana;
  • - apporti che il Tesoriere delibera di destinare alle articolazioni territoriali regionali e alle delegazioni territoriali;
  • - spese per il personale;
  • - spese per la stampa, per le attività di informazione, di propaganda, editoria, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro
  • - strumenti di comunicazione;
  • - spese per le campagne elettorali;
  • - spese per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni;
  • - in ogni caso spese connesse alle finalità di cui all'art. 1 del presente Statuto a mezzo di iniziative politiche, culturali, educative, sportive e artistiche;


ART. 21 RENDICONTO DI SOVRANITÀ ITALIANA

Il Tesoriere predispone nei termini di legge il rendiconto d'esercizio di Sovranità Italiana in conformità alla disciplina legale applicabile e lo trasmette al Direttivo. Il Direttivo approva il rendiconto predisposto. Il Direttivo emana e pubblica sul sito internet di Sovranità Italiana un regolamento interno di contabilità ai fini dell'uniformazione della tenuta contabile.
Sovranità Italiana assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, al suo funzionamento interno, alla gestione economico-finanziaria e ai rendiconti, anche mediante la loro pubblicazione sul proprio sito internet, garantendone l'accessibilità con completezza di informazione.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno sul sito internet di Sovranità Italiana sono pubblicati lo statuto, il Rendiconto di esercizio corredato dalla Relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la Relazione del Tesoriere e della Società di revisione sull'amministrazione, il verbale di approvazione del Rendiconto da parte del Direttivo nonché ulteriori allegati previsti dalla disciplina legale.

ART. 22 GARANZIA DI TRASPARENZA E CONTROLLO CONTABILE

Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, il Segretario federale di Sovranità Italiana in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si avvale di una società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi della disciplina vigente o nel registro di cui all'art. 2, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Alla società di revisione è affidato il controllo periodico della gestione contabile e finanziaria di Sovranità Italiana.
Essa esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio Sovranità Italiana, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

ART. 23 ISCRIZIONE A SOVRANITÀ ITALIANA

Tutti i maggiorenni che si impegnino all'osservanza dei doveri derivanti dal presente statuto possono liberamente iscriversi a Sovranità Italiana, conseguendo la qualifica di socio.
L'acquisizione della qualifica di socio di Sovranità Italiana implica automaticamente l'acquisizione della qualifica di socio della articolazione territoriale regionale che ha rilasciato la tessera, e viceversa.

I soci appartengono a due categorie differenti:
  • - soci ordinari militanti;
  • - soci sostenitori.

I minorenni che abbiano superato il sedicesimo anno di età possono, nel rispetto delle prescrizioni di legge, essere iscritti a Sovranità Italiana e conseguentemente alla articolazione territoriale regionale che ha rilasciato la tessera come socio sostenitore. Il socio all'atto dell'iscrizione, e successivamente ogni anno, deve versare alla Sezione territorialmente competente la quota associativa fissata annualmente dal Direttivo.
La quota è intrasmissibile e deve essere versata direttamente dal socio.
L'elenco degli iscritti è trasmesso al competente organo di Sovranità Italiana.
A ciascun socio è rilasciata una tessera emessa da Sovranità Italiana nella quale dovrà essere specificato se trattasi di Socio ordinario militante o di Socio sostenitore.
Le articolazioni territoriali regionali adottano esclusivamente la tessera di Sovranità Italiana quale tessera sociale.
Il Direttivo autorizza le articolazioni territoriali regionali e le relative delegazioni territoriali al rilascio delle tessere d'iscrizione e alla riscossione della quota associativa trattenendo la quota parte ed inoltrando la restante alla tesoreria Nazionale. L'acquisizione e il mantenimento della qualifica di socio di Sovranità Italiana e della articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale sono disciplinati in un apposito regolamento.

ART. 24 SOCI

a) I Soci ordinari militanti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa di Sovranità Italiana e della articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale e di rispettare il codice comportamentale approvato dal Direttivo. Essi godono del diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente statuto e dai relativi regolamenti.
Sia la prima tessera da Socio ordinario militante che, in caso di rinnovo, le successive sono rilasciate dalla Sezione territorialmente competente.
I requisiti e le modalità di acquisizione della qualifica di Socio ordinario militante sono disciplinati dall'apposito regolamento di Sovranità Italiana.
La qualifica di Socio ordinario militante è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro partito o partito politico, associazione segreta, occulta o massonica, a liste civiche non autorizzate dall'organo competente o ad enti no profit ricompresi tra quelli preclusi da Sovranità Italiana. Il verificarsi di tale incompatibilità è motivo di espulsione da Sovranità Italiana e dalla articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale.

b) I Soci sostenitori non vantano diritti di elettorato attivo e passivo all'interno di Sovranità Italiana e della articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale e non hanno il dovere di partecipare alla vita attiva di queste.
Essi sono iscritti nell'apposito libro tenuto dal Segretario provinciale o, nel caso in cui la articolazione territoriale regionale non abbia una Sezione provinciale, dal Segretario regionale oppure, in ultima istanza, dal Segretario Nazionale. Sia le tessere di Socio militante o sostenitore possono essere rilasciate durante tutto l'arco dell'anno.

ART. 25 DECADENZA DEI SOCI

La qualifica di socio si perde:
  • - per dimissioni;
  • - per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale di iscrizione entro il termine scritto sulla tessera.
  • - per espulsione in seguito a mancanze previste da apposito regolamento;

La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore dell'ex socio o dei suoi eredi.

ART. 26 I DOVERI DEGLI ELETTI

Coloro che ricoprono incarichi elettivi e di nomina politica retribuita hanno il dovere di dedicare tutto il tempo a loro disposizione (salvo periodi festivi e feriali) all'espletamento dell'incarico assunto e di contribuire al finanziamento di Sovranità Italiana e della articolazione territoriale regionale.

ART. 27 I GRUPPI PARLAMENTARI

I parlamentari espressi da Sovranità Italiana si costituiscono in gruppo, il cui Presidente riferisce direttamente al Segretario Nazionale e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Direttivo.
L'adesione al gruppo di Sovranità Italiana da parte di eletti nelle liste di altri movimenti politici dovrà essere proposta dal gruppo parlamentare di Sovranità Italiana ed approvata dal Direttivo, qualora sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.
L'adesione ad altro gruppo, da parte degli eletti nelle liste di Sovranità Italiana, dovrà essere altresì concordata con il Direttivo.

ART. 28 I GRUPPI CONSILIARI

Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri eletti nelle liste di Sovranità Italiana si costituiscono in gruppo, il cui Capogruppo riferisce direttamente al Segretario Nazionale per quanto riguarda i Consiglieri regionali.
Si farà riferimento al Segretario provinciale per quanto riguarda i Consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali.
Il Capogruppo cura che le iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio direttivo regionale.
L'adesione al gruppo da parte di eletti in altre liste dovrà essere preventivamente concordata con il Segretario regionale e ratificata dal Consiglio direttivo regionale, qualora sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.
L'adesione ad altro gruppo da parte degli eletti nelle liste di Sovranità Italiana dovrà essere altresì concordata con il Segretario regionale e ratificata dal Consiglio direttivo regionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

A far data dalla costituzione di Sovranità Italiana, i Soci fondatori compongono il Direttivo mediante delibera straordinaria a tre voti (dei soli soci fondatori).
Dopo di ché il Direttivo agisce con pieni poteri stabiliti dallo statuto sino al successivo Congresso Nazionale elettivo che sarà svolto non appena si sarà raggiunto un numero sufficiente di soci ma entro e non oltre la scadenza periodica stabilita in cinque anni.

"Sovranità Italiana"